TRANSITARE IN UNA ZTL CON PASS INVALIDI SI PUO’?

TRANSITARE IN UNA ZTL CON PASS INVALIDI SI PUO’?

TRANSITARE IN UNA ZTL CON PASS INVALIDI SI PUO’?

Sempre più spesso, specie nei centri abitati, ravvisiamo dei divieti di transito con  scritto Z.T.L., ovvero zone a traffico limitato, che consentono solo ad alcune categoria di veicoli di il passaggio.

La norma in questione è l’art. 7, comma 1, lett. B), del Codice della Strada, a rigor del quale:

Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:[…]  limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali”.

Una delle domande posto più frequentemente dagli automobilisti è se un veicolo con a bordo un invalido possa o meno transitare all’interno delle ZTL.

La domanda non è stata sempre di facile soluzione, come conferma la giurisprudenza alquanto oscillante in materie.

Di recente, però, si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, affermando che:

Il D.P.R. n. 503 del 1996, art. 11 è stato correttamente interpretato ed applicato dal Tribunale di Busto Arsizio. La norma in questione prescrive, in maniera chiara ed incontrovertibile, che ai possessori del contrassegno speciale per disabili è permessa la circolazione e la sosta nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane qualora è autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità. Nel caso di specie, il fatto che l’autorizzazione ad accedere fosse stata concessa a tali veicoli ai soli fini di prelievo ed accompagnamento e non in maniera incondizionata, non può avere rilevanza per far venir meno il diritto di transito ai possessori del contrassegno speciale. L’accesso concesso ai veicoli adibiti al trasporto pubblico, per qualsiasi motivo questo avvenga, è sufficiente per ritenere legittimo, ai sensi del D.P.R. n. 503 del 1996, art. 11 l’accesso al possessore del contrassegno di cui all’art. 12 stesso decreto. […] Anche qualora l’autorizzazione ad accedere nella zona a traffico limitato sia stata concessa dal comune ai veicoli adibiti a pubblico servizio non in maniera incondizionata, ma ai soli fini di prelievo ed accompagnamento delle persone, deve ritenersi consentito l’accesso in tale area del possessore del contrassegno speciale per disabili” (così, Cass. civ. Sez. II, Sent. 14-09-2017, n. 21320).

Per cui, d’ora in poi, non vi saranno più dubbi circa il fatto che gli invalidi, muniti di apposito permesso rilasciato dal Comune di residenza, potranno tranquillamente transitare per le cd. Z.T.L. senza alcun problema.

In merito, molti utenti pongono, altresì, il seguente quesito:

Ma il Comune può obbligare l’avente diritto a comunicare prima o dopo il proprio transito?

La risposta è NO! Vi sarebbe altrimenti una grave compressione dei diritti dell’invalido.

A dirlo è sempre la Cassazione nella sentenza appena riportata:

Ove sia posto a carico del possessore del contrassegno speciale per disabili l’obbligo di comunicare il transito nella zona a traffico limitato entro le quarantotto ore successive, come indicato nel pannello integrativo del segnale di divieto di transito posto all’ingresso della zona medesima, la sua violazione non rende illegittimo l’accesso in tale area del disabile che ne aveva diritto”.

Sul punto occorre, però, fare una piccola precisazione. In ipotesi di mancata comunicazione del transito in Z.T.L. se l’invalido riceve la multa elevata a mezzo rilevatore automatico e la oppone direttamente al Giudice di Pace, non potrà avere il rimborso alle spese di giudizio, in quanto l’Ente non poteva essere a conoscenza del diritto.

Giova in ogni caso ricordare che tanti altri vizi possono inficiare di nullità la multa per Z.T.L., ad esempio:

La mancanza dell’ordinanza sindacale prevista dall’art. 7;

L’indicazione generica del luogo della violazione;

Omessa o inidonea segnalazione del divieto e/o del sistema di rilevazione;

Mancata taratura o omologazione dello strumento impiegato, ecc.

In caso di multa, quindi, non esitate a contattarci.

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