TIA – Tariffa igiene ambientale – impugnabile davanti al Giudice Tributario

Anche in questo caso, la Cassazione, con la sentenza in commento ci offre diversi spunti di riflessione.

In primis, ci si è sempre chiesti in giurisprudenza se l’elenco degli atti impugnabili previsto dal Codice del processo tributario fosse o meno un numero chiuso.

Inoltre, spesso la giurisprudenza si è interrogata sulla natura della TIA (tributaria o civilistica).

Ebbene, i Giudici di legittimità in un sol colpo hanno risposto a diversi quesiti:

Gli atti con cui il gestore del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di tariffa di igiene ambientale, anche quando gli stessi dovessero avere la forma di fattura commerciale, non attengono al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma a un’entrata pubblicistica. Ne consegue che, avendo natura di atti impositivi, anche le fatture TIA debbono rispondere ai requisiti sostanziali propri di questi provvedimenti e possono essere impugnate davanti alle Corti di Giustizia tributaria, nonostante non siano espressamente ricomprese tra l’elenco degli atti opponibili. Pertanto, qualsiasi atto, ancorché non ricompreso fra quelli di cui all’ elencazione contenuta nell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 546/1992, in quanto avente ad oggetto la richiesta di un corrispettivo relativo ad una entrata di natura pubblicistica e, dunque, avente natura impositiva, è assoggettato ai principi generali del procedimento tributario di accertamento ed all’onere di motivazione di cui all’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000 n. 212” (Così, Cassazione sentenza n. 2029 del 19/01/2024 – tratta da https://def.finanze.it/)

Dunque, la pretesa della TIA da parte del Comune, anche se richiesta con fattura commerciale, va opposta davanti al Giudice Tributario e non dinanzi a quello ordinario; l’atto con cui si chiede il pagamento della TIA soggiace all’obbligo di motivazione previsto per gli atti di natura impositiva.

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NOTIFICA NULLA SENZA C.A.D. – CASSAZIONE ORDINANZA N. 6352 DEL 08/03/2024


La Cassazione con la pronuncia in commento è tornata ad affrontare l’annosa questione circa il perfezionamento delle notifiche degli atti impositivi.
Sul punto il Giudice di Legittimità si è così espresso:
“In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (così, CASSAZIONE ORDINANZA N. 6352 DEL 08/03/2024).
La presente sentenza, insieme alle altre espressesi sul procedimento notificatorio, ci fanno comprendere di quanto sia delicato il tema della notifica, soprattutto quando non avviene direttamente nelle mani del destinatario.
Si precisa che i vizi di notifica non operano in automatico, ma vanno eccepite nelle opportune sedi e in determinati momenti.
Per cui ci si deve sempre rivolgere ad un professionista.