NOTIFICA NULLA SENZA C.A.D. – CASSAZIONE ORDINANZA N. 6352 DEL 08/03/2024


La Cassazione con la pronuncia in commento è tornata ad affrontare l’annosa questione circa il perfezionamento delle notifiche degli atti impositivi.
Sul punto il Giudice di Legittimità si è così espresso:
“In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (così, CASSAZIONE ORDINANZA N. 6352 DEL 08/03/2024).
La presente sentenza, insieme alle altre espressesi sul procedimento notificatorio, ci fanno comprendere di quanto sia delicato il tema della notifica, soprattutto quando non avviene direttamente nelle mani del destinatario.
Si precisa che i vizi di notifica non operano in automatico, ma vanno eccepite nelle opportune sedi e in determinati momenti.
Per cui ci si deve sempre rivolgere ad un professionista.

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