TIA – Tariffa igiene ambientale – impugnabile davanti al Giudice Tributario

Anche in questo caso, la Cassazione, con la sentenza in commento ci offre diversi spunti di riflessione.

In primis, ci si è sempre chiesti in giurisprudenza se l’elenco degli atti impugnabili previsto dal Codice del processo tributario fosse o meno un numero chiuso.

Inoltre, spesso la giurisprudenza si è interrogata sulla natura della TIA (tributaria o civilistica).

Ebbene, i Giudici di legittimità in un sol colpo hanno risposto a diversi quesiti:

Gli atti con cui il gestore del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di tariffa di igiene ambientale, anche quando gli stessi dovessero avere la forma di fattura commerciale, non attengono al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma a un’entrata pubblicistica. Ne consegue che, avendo natura di atti impositivi, anche le fatture TIA debbono rispondere ai requisiti sostanziali propri di questi provvedimenti e possono essere impugnate davanti alle Corti di Giustizia tributaria, nonostante non siano espressamente ricomprese tra l’elenco degli atti opponibili. Pertanto, qualsiasi atto, ancorché non ricompreso fra quelli di cui all’ elencazione contenuta nell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 546/1992, in quanto avente ad oggetto la richiesta di un corrispettivo relativo ad una entrata di natura pubblicistica e, dunque, avente natura impositiva, è assoggettato ai principi generali del procedimento tributario di accertamento ed all’onere di motivazione di cui all’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000 n. 212” (Così, Cassazione sentenza n. 2029 del 19/01/2024 – tratta da https://def.finanze.it/)

Dunque, la pretesa della TIA da parte del Comune, anche se richiesta con fattura commerciale, va opposta davanti al Giudice Tributario e non dinanzi a quello ordinario; l’atto con cui si chiede il pagamento della TIA soggiace all’obbligo di motivazione previsto per gli atti di natura impositiva.

In caso di necessità Vi invitiamo a rivolgervi ad un professionista il quale saprà rendervi il parere più opportuno rispetto al caso specifico.

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NOTIFICA NULLA SENZA C.A.D. – CASSAZIONE ORDINANZA N. 6352 DEL 08/03/2024


La Cassazione con la pronuncia in commento è tornata ad affrontare l’annosa questione circa il perfezionamento delle notifiche degli atti impositivi.
Sul punto il Giudice di Legittimità si è così espresso:
“In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (così, CASSAZIONE ORDINANZA N. 6352 DEL 08/03/2024).
La presente sentenza, insieme alle altre espressesi sul procedimento notificatorio, ci fanno comprendere di quanto sia delicato il tema della notifica, soprattutto quando non avviene direttamente nelle mani del destinatario.
Si precisa che i vizi di notifica non operano in automatico, ma vanno eccepite nelle opportune sedi e in determinati momenti.
Per cui ci si deve sempre rivolgere ad un professionista.

MULTE AUTOVELOX NULLE – DISPOSITIVI APPROVATI MA NON OMOLOGATI

 

Molte multe per eccesso di velocità da noi visionate (da Nord a Sud) relativamente allo strumento impiegato per la rilevazione indicano la dicitura “approvato con ….“, senza alcuna traccia dell’omologazione, la quale costituisce una certificazione ben diversa dalla semplice approvazione.

Dunque, un dispositivo approvato e non omologato genera una multa annullabile in sede di ricorso.

Tanti Giudici di Pace si stanno allineando al suddetto principio, il quale si ricava anche da una recente sentenza della Cassazione (Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 17-03-2022, n. 8694) secondo cui:

Il ricorso, poi, è, nel merito, fondato. Questa Corte, in effetti, ha già avuto modo di rilevare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 113 del 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 C.d.S., comma 6, “nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”, ed ha, in conseguenza, ritenuto che, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, com’è avvenuto nella specie, il giudice di merito è tenuto ad accertare se l’apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura (Cass. n. 533 del 2018). In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, pertanto, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass. n. 14597 del 2021). Le apparecchiature di misurazione della velocità, invero, devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro funzionamento e l’effettuazione di tali controlli (che vanno eseguiti a prescindere dal fatto che l’apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi) dev’essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità, non potendo essere provata con altri mezzi di attestazione o dimostrazione del loro corretto funzionamento

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NOTIFICA NULLA SE IL CIVICO E’ ERRATO

NOTIFICA NULLA SE IL CIVICO E’ SBAGLIATO

Cass. civ., 22-04-2022, n. 12832

La notifica di un atto (cartella, verbale, ingiunzione, ecc.) è sempre un momento molto delicato.

La maggior parte delle opposizioni, infatti, si decide sulla validità delle notifiche.

Sul punto la Cassazione, con la sentenza in commento, interviene fornendo una interessante specificazione:

l’erronea individuazione del luogo di residenza o di domicilio del destinatario (anche soltanto per mera inesattezza nell’indicazione del numero civico, come nel caso di specie) impedisce il perfezionamento della notifica, anche nell’ipotesi in cui l’atto sia stato quivi ricevuto da persona diversa, trattandosi di luogo privo di qualsivoglia collegamento con la persona del destinatario. Per cui, in caso di contestazione, è onere del notificante provare che la notifica sia stata eseguita presso la residenza o il domicilio del destinatario.

Dunque, anche nel caso in cui il soggetto addetto alla notifica (pubblico ufficiale) dovesse dichiarare di aver concluso il procedimento mediante consegna ad un soggetto abilitato alla ricezione dell’atto, il procedimento sarebbe nullo in caso di numero civico errato.

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INTIMAZIONE NULLA SE MANCA LA CARTELLA

INTIMAZIONE NULLA SE MANCA LA CARTELLA

Cassazione civ. Sez. V,  22-02-2023, n. 5546

Cos’è l’intimazione di pagamento?

L’avviso di intimazione viene notificato prima di iniziare l’espropriazione forzata qualora sia passato un anno dall’invio della cartella di pagamento. Dalla data di notifica dell’avviso il debitore ha 5 giorni di tempo per effettuare il versamento di quanto dovuto. Resta ferma la possibilità di chiedere la rateizzazione delle somme a debito o la sospensione legale della riscossione nei casi e nei termini previsti dalla legge.

HAI RICEVUTO UN CARTELLA?

COSA E’ UNA CARTELLA ESATTORIALE

La cartella di pagamento è l’atto che Agenzia delle entrate-Riscossione invia ai contribuenti al fine di recuperare i crediti vantati dagli enti impositori (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, ecc.).

La cartella contiene la descrizione delle somme dovute all’ente creditore, l’invito a provvedere al pagamento entro i termini definiti dalla data di notifica, le informazioni sulle modalità di pagamento (dove, come) e le istruzioni per richiedere la rateizzazione, la sospensione o proporre ricorso.

La procedura di riscossione è, in sintesi, la seguente: le somme che risultano dovute a seguito dei controlli effettuati dagli enti creditori, vengono iscritte a ruolo (il ruolo è un elenco che contiene i nominativi dei debitori, la tipologia del credito e le relative somme dovute).
Il ruolo formato dall’ente creditore viene trasmesso all’Agenzia delle entrate-Riscossione che provvede a predisporre e notificare le cartelle, nonché a riscuotere le somme indicate. Quanto appena riportato è stato tratto dal sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (cit.).

HO RICEVUTO UNA CARTELLA, COSA FARE?

Chiarito cosa è una cartella esattoriale, cosa potremmo fare nel caso ne ricevessimo una?

La prima cosa è farla analizzare ad un esperto, in quanto saprà identificare subito se ci sono elementi che ne comportano la nullità o comunque saprà eseguire le verifiche al fine di accertare ulteriori vizi “nascosti”  e non immediatamente visibili.

Come suddetto, la cartella deriva da altri atti (presupposti) la cui validità è essenziale ai fini della legittimità della cartella stessa.

Inoltre, c’è l’elemento della prescrizione che è fondamentale e dipende dal tipo di contenuto che caratterizza la nostra cartella:

  • tasse auto 3 anni
  • IMU e tributi locali 5 anni
  • mute 5 anni ecc.

Un’altra operazione importante nell’analisi della cartella è l’analisi delle notifiche degli atti prodromici.

Può capitare, infatti, che una notifica sia nulla (improduttiva di effetti) se manca una cartolina o se la firma è stata apposta da un soggetto non autorizzato, ecc.

Per cui, nel caso dovessi ricevere una cartella

NIENTE PANICO

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BONUS UNDER 17 BLOCCO 7 (ULTIMO)

BONUS UNDER 17 BLOCCO 7 (ULTIMO).

 

Come Si apprende dal sito della Regione Campani, con decreto dirigenziale n. 623 del 09/09/2020 è stato approvato il settimo blocco degli ammessi al contributo (Allegato A) relativo all’avviso contenente le misure straordinarie di sostegno alle famiglie residenti in Campania. Gli ammessi hanno ISEE fino a 5.232,84 euro.

È stato altresì pubblicato l’elenco delle domande escluse definitivamente (Allegato B), l’elenco delle domande ammissibili ma non finanziabili (Allegato C – suddiviso in 4 parti) e l’elenco di quelle ritirate (Allegato D).
Con questi elenchi si esauriscono tutte le domande presentate all’avviso pubblico. È possibile ricercare la presenza di ciascuna domanda negli elenchi attraverso il codice domanda.

A breve sarà pubblicata la data dalla quale sarà possibile recarsi presso gli sportelli di Poste Italiane per ritirare il contributo.

Elenco ammessi

Elenco domande escluse definitivamente

Elenco domande non finanziabili

Elenco domande ritirate

Legenda esiti negativi

http://regione.campania.it/assets/documents/allegato-e-legenda-esiti-negativi-2t3buq5p9nkv0c8b.pdf

BONUS UNDER 15 – IMPORTANTE – SCADENZA PAGAMENTO

BONUS UNDER 15  – IMPORTANTE – SCADENZA PAGAMENTO

Molte persone ci chiedono entro quando devono ritirare il bonus alla Posta.

La risposta viene fornita dalla Regione sul sito con le famiglie:

“Si informano i soggetti che sono stati ammessi al contributo con il I, II, III e IV blocco (bonifici disposti nel mese di giugno) e che non abbiano ritirato entro il 31 luglio che i bonifici a loro favore emessi presso Poste italiane, sono stati ri-emessi e potranno essere ritirati presso gli uffici di Poste italiane a decorrere da domani 14 agosto. La data di scadenza di tali bonifici è il 30/09/2020. 

I soggetti che non dovessero ritirare i bonifici entro tale data saranno considerati rinunciatari.

La medesima scadenza e la medesima conseguenza in caso di mancato ritiro vale per i soggetti ammessi con il V e VI blocco (bonifici disposti nel mese di agosto).

Si ricorda a tutti, in ogni caso, che dovendo essi provvedere ad inviare la documentazione giustificativa delle spese effettuate entro il 30/09/2020 (così come è stato o sarà richiesto a mezzo mail agli indirizzi indicati in fase di richiesta), è opportuno che i bonifici vengano ritirati prima di tale data, preferibilmente entro il 10/09/2020”.

RICORSO FACILE

BONUS UNDER 15 – DATI ERRATI INSERITI IN DOMANDA?

BONUS UNDER 15  – DATI ERRATI INSERITI IN DOMANDA?

Cosa posso fare se ho inserito il codice fiscale sbagliato e non posso ritirare i soldi?

Questa è tra le domande più frequenti che si pongono le persone.

Anche in questo caso la risposta viene fornita dalla Regione Campania per il tramite del sito conlefamiglie:

“Si fa presente inoltre che eventuali modifiche da richiedere per dati erroneamente inseriti in sede di domanda (per esempio il nome, il cognome, il codice fiscale), che non consentano di ritirare i bonifici presso gli uffici di Poste italiane, o eventuali deleghe a persone presenti nel nucleo familiare ISEE (in caso di comprovata impossibilità del soggetto richiedente a recarsi di persona presso gli uffici postali) possono essere richieste inviando una mail a [email protected] entro e non oltre il 12/09/2020.

Nella mail va indicato in oggetto il codice domanda, spiegando nel testo le motivazioni della richiesta e riportando in allegato il documento di riconoscimento del richiedente e tutti i documenti atti a comprovare o consentire quanto richiesto (ad esempio codice fiscale del richiedente, atto comprovante l’impossibilità a recarsi presso gli uffici postali, documento e codice fiscale del soggetto delegato). Le richieste pervenute oltre la data indicata non saranno prese in considerazione”.
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BONUS LIBRI NAPOLI

BONUS LIBRI NAPOLI


l Comune di Napoli, dal proprio sito, ha pubblicato la Avviso pubblico fornitura libri di testo – anno scolastico 2020/2021 studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado ubicate nel Comune di Napoli.

Scadenza: le domande di richiesta del contributo andranno presentate dal 20 agosto 2020 ed entro il termine perentorio del 20 settembre 2020. 

Alla domanda sarà assegnato un numero progressivo da conservare come attestazione dell’avvenuta ricezione e per ogni adempimento successivo.

Dal 20 agosto e fino al 20 settembre sarà possibile presentare la domanda per accedere al riconoscimento di un contributo (sotto forma di cedola libraria) per l’acquisto di libri di testo.

Possono accedere al beneficio gli studenti iscritti a scuole  secondarie di primo e secondo grado ubicate nella città di Napoli ed il cui nucleo familiare abbia una ISEE pari o inferiore a euro 13.300,00.

Le domande possono essere presentate soltanto on-line compilando il modulo che sarà accessibile dal link sotto indicato dal 20 agosto 2020.

Il Comune raccomanda l’accurata lettura dell’Avviso riportato sempre nel citato link. 

Dal 20 agosto  verrà anche fornita assistenza tecnica mediante l’indirizzo e-mail cedole.secondaria2020@comune.napoli.it e da una linea telefonica dedicata

Per la domanda online dal 20/08/2020 nonché per la consultazione dell’avviso clicca qui:

https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/36619

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