INTIMAZIONE NULLA SE MANCA LA CARTELLA
Cassazione civ. Sez. V, 22-02-2023, n. 5546
Cos’è l’intimazione di pagamento?
L’avviso di intimazione viene notificato prima di iniziare l’espropriazione forzata qualora sia passato un anno dall’invio della cartella di pagamento. Dalla data di notifica dell’avviso il debitore ha 5 giorni di tempo per effettuare il versamento di quanto dovuto. Resta ferma la possibilità di chiedere la rateizzazione delle somme a debito o la sospensione legale della riscossione nei casi e nei termini previsti dalla legge.
In caso di mancato pagamento, o non tempestiva presentazione dell’istanza di rateizzazione o sospensione, avvia le procedure cautelari o esecutive per il recupero delle somme dovute (tratto dal sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione).
Nei nostri ricorsi spesso ci siamo opposti a preavvisi di fermo amministrativo o a pignoramenti eccependo l’omessa notifica del titolo esecutivo, ovvero la CARTELLA ESATTORIALE.
L’Agenzia costituitasi nei predetti giudizi, pur non provando la notifica della cartella, ha quasi sempre eccepito che in ogni caso risultava notificata un’intimazione di pagamento che, però, non essendo stata opposta aveva cristallizzato il diritto alla riscossione, pur in assenza della cartella.
La questione non è stata mai da noi condivisa, in quanto la regolare notifica della Cartella costituiva un atto indefettibile per la riscossione.
la CASSAZIONE, intervenuta sul punto, pare averci dato (indirettamente) ragione, infatti, con la sentenza in commento ha affermato:
L’intimazione di pagamento, che ha sostituito l’avviso di mora, è atto previsto dal DPR 602/1973 ART. 50 ai sensi del quale il concessionario della riscossione non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essendo tenuto a notificare un atto contenente l’intimazione al debitore di provvedere al pagamento.
L’intimazione non costituisce, pertanto, il titolo della pretesa di pagamento e presuppone, di conseguenza, che sia stata precedentemente notificata la cartella esattoriale. Piuttosto, ha la funzione di riattivare il procedimento di riscossione del credito tributario; esso segue la cartella di pagamento che ne costituisce il presupposto e che contiene le ragioni della pretesa tributaria. E’, quindi, atto a contenuto vincolato per il quale è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento precedentemente notificata (Cass. 09/11/2018, n. 28689). Assolve, infatti, alla funzione del precetto in rinnovazione ossia al precetto che il creditore è tenuto a notificare ove il precedente precetto sia divenuto inefficace.
Per cui, quando ci si trova davanti ad una pretesa tributaria, successiva alla cartella, va sempre prima analizzata la regolare notifica di quest’ultima, in quanto, anche se l’Agenzia dovesse notificare altre intimazioni di pagamento (non opposte), la procedura sarebbe comunque nulla per mancanza del titolo esecutivo.
Riteniamo che lo stesso discorso sia valido per le Ingiunzioni fiscali ex R.D. 639/1910, di cui spesso i Comuni si avvalgono per riscuotere direttamente i propri crediti e che sono del tutto assimilabili alla cartella di pagamento.
In caso di multa, ingiunzione o cartella contattaci senza esitare.
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