MULTE AUTOVELOX NULLE – DISPOSITIVI APPROVATI MA NON OMOLOGATI

 

Molte multe per eccesso di velocità da noi visionate (da Nord a Sud) relativamente allo strumento impiegato per la rilevazione indicano la dicitura “approvato con ….“, senza alcuna traccia dell’omologazione, la quale costituisce una certificazione ben diversa dalla semplice approvazione.

Dunque, un dispositivo approvato e non omologato genera una multa annullabile in sede di ricorso.

Tanti Giudici di Pace si stanno allineando al suddetto principio, il quale si ricava anche da una recente sentenza della Cassazione (Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 17-03-2022, n. 8694) secondo cui:

Il ricorso, poi, è, nel merito, fondato. Questa Corte, in effetti, ha già avuto modo di rilevare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 113 del 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 C.d.S., comma 6, “nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”, ed ha, in conseguenza, ritenuto che, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, com’è avvenuto nella specie, il giudice di merito è tenuto ad accertare se l’apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura (Cass. n. 533 del 2018). In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, pertanto, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass. n. 14597 del 2021). Le apparecchiature di misurazione della velocità, invero, devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro funzionamento e l’effettuazione di tali controlli (che vanno eseguiti a prescindere dal fatto che l’apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi) dev’essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità, non potendo essere provata con altri mezzi di attestazione o dimostrazione del loro corretto funzionamento

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