COVID-19, MULTE SALATE PER CHI VIOLA LE NORME DI CONTENIMENTO. ECCO COSA BISOGNA SAPERE
COVID-19, MULTE SALATE PER CHI VIOLA LE NORME DI CONTENIMENTO. ECCO COSA BISOGNA SAPERE
Per effetto del DPCM 10 aprile 2020 tutte le misure per contrastare il diffondersi del contagio da coronavirus sono prorogate fino al 3 maggio 2020.
Restano in vigore tutte le precedenti disposizioni stabilite per contrastare l’emergenza coronavirus comprese quelle che vietano a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano e le ulteriori misure stringenti per chi fa ingresso in Italia, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Per cui, a tutti i cittadini:
- È consentito uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità. Ove richiesto, queste esigenze vanno attestate mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia o scaricati da Internet. Una falsa dichiarazione è un reato.
- Fatto obbligo di evitare ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- È vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
- è vietato spostarsi verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
- non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, eccetto attività motoria individuale svolta nei pressi della propria abitazione (non in tutte le Regioni, ad esempio la Campania l’ha vietato);
- che fanno ingresso in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
- è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- le persone per le quali il Dipartimento di prevenzione della Asl accerta la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario devono:
- mantenere lo stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione
- divieto di contatti sociali
- divieto di spostamenti e viaggi
- obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER I TRASGRESSORI
Il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 ha previsto che il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui sopra, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Non si applicherà più l’art. 650 c.p., per cui le predette violazioni non costituiranno più reato.
SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 400 a 3.000 EURO
Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
SANZIONE MAGGIORATA DI 1/3 SE COMMESSA A BORDO DI UN VEICOLO
Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
Tale somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell’articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l’amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario, ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico.
Qualora l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente potrà effettuare immediatamente il pagamento direttamente all’agente accertatore medesimo.
Le sanzioni di cui sopra saranno emesse dal PREFETTO.
Nel caso in cui la sanzione venisse irrogata ai sensi di una norma speciale regionale irrogata per motivi sopravvenuti l’ente emittente sarebbe quello che l’ha irrogata.
Se necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.
REITERAZIONE DELLA VIOLAZIONE
In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
RICORSI E OPPOSIZIONE
SCRITTI DIFENSIVI
Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto.
OPPOSIZIONE ALL’ORDINANZA INGIUNZIONE
Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria secondo le norme di cui all’art. 6, D.lgs. 150/2011.
GIUDICE COMPETENTE
L’opposizione si propone davanti al GIUDICE DI PACE del luogo in cui è stata commessa la violazione.
TERMINE PER L’OPPOSIZIONE
Potrà essere fatto ricorso entro 30 giorni dall’accertamento della violazione.
Per qualsiasi cosa non esitare a contattarci.